Il processo verbale viene
letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile
per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta
immediatamente successiva.
Art. 10
Surroga
di membri cessati
Per la sostituzione dei
membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni
suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque,
entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti
cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del
Consiglio.
Art. 11
Programmazione
Ciascuno degli Organi
Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle
proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un
ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date,
prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni,
proposte o pareri.
Art. 12
Decadenza
I membri dell’Organo
Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti
per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza
giustificati motivi.
Spetta all’Organo
Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 13
Dimissioni
I componenti eletti
dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando
le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
L’Organo Collegiale
prende atto delle dimissioni.
In prima istanza,
l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo
proposito.
Una volta che l’Organo
Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive
ed irrevocabili.
Il membro dimissionario,
fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno
titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei
componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 14
Norme di
funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione
del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il
C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio
Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti
i genitori membri del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del C.I.S.
3. Qualora non si
raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto
a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà
più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la
votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26
luglio 1983).
4. Il C.I.S. può
deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per
l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del
Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche
di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato
dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente del
C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è
formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni
seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da
inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il C.I.S. può invitare
esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può
inoltre costituire commissioni.
10. Il C.I.S., al fine di rendere più
agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal
C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere
potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria
attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo
stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro
coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di
commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I.S., ad
eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità
del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e
tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del
pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del
C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della
copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo
delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione
all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta
per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti
preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria
dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta
da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta,
indirizzata al Dirigente Scolastico con rispetto della normativa vigente,
è orale per docenti, personale A.T.A. e
genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione
gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per tre
volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per
iscritto le giustificazioni dell'assenza.
Ove risultasse assente
alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione
a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate
dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla
maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.
Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della
scuola, al Presidente del C.I.S.
Art. 15
Norme di
funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione
Scolastica
1. Il C.I.S. nella prima
seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente,
un componente degli ATA, e un genitore, secondo modalità stabilite dal
Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno
parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di
segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva
prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario
ad una corretta informazione dei consiglieri.
Art. 16
Norme di
funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il CD si insedia
all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle
lezioni.
2. Le riunioni sono
convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario,
in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi
la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta.
3. Il CD, al fine di
rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le
nomine di speciali
commissioni di lavoro e/o di studio. Le commissioni possono avanzare
proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
4. Delle commissioni
nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore.
Art. 17
Norme di
funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti
1. Il Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
in periodi programmati, ai
sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da
singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un
periodo non superiore all'ultimo triennio;
alla conclusione dell'anno
prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
ogni qualvolta se ne
presenti la necessità.
Art. 18
Norme di
funzionamento dei Consigli di Interclasse,
Intersezione
1. Il Consiglio di
Interclasse ed Intersezione è convocato dal DS e da lui
presieduto o da un
docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato con la
presenza di tutte le componenti, ovvero
con la sola presenza dei docenti a seconda delle materie sulle quali deve
deliberare.
2. Si insedia all'inizio
di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni
concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
CAPO II
DOCENTI
Art. 19
Indicazioni
sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono
gli alunni devono trovarsi in sede almeno cinque minuti prima dell'inizio
delle lezioni.
2. Il docente della prima
ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare
quelli dei giorni precedenti e l'avvenuta o la mancata giustificazione. Se
l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del
certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal
rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione o di
certificazione medica, segnalerà al Dirigente il nominativo.
3. In caso di ritardo di
un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.
4. Il genitore deve
richiedere l’uscita anticipata del proprio figlio in forma scritta
utilizzando gli stampati predisposti dalla segreteria. Il D.S., o un suo
delegato, firmano per autorizzare l’uscita dell’alunno. Tale
autorizzazione deve essere consegnata al docente di classe che annoterà
sul registro l’orario di uscita e conserverà l’autorizzazione.
5. I docenti devono
predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e
recapito telefonico: una copia da inserire nel registro di classe ed una
in segreteria.
6 I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo,
gli alunni da soli.
7. Durante l'intervallo i
docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle
altre classi.
8. Durante le ore di
lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
9 Se un docente deve per
pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un
collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.
10. In occasione di uscite
o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono
lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.
11. Al termine delle
lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
12. I docenti devono
prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza ed effettuare
autonomamente prove di evacuazione parziale.
13. E' assolutamente
vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano
rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non
dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di
proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze
particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite
comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o
intolleranze ai prodotti.
14. E' assolutamente
vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di
fuga e le uscite di sicurezza.
15. Non è consentito, per
ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre,
sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico
accessibile agli alunni.
16. I docenti, ove
accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al
Dirigente Scolastico o al Responsabile per la Sicurezza.
17. Eventuali danni
riscontrati devono essere segnalati in Direzione. I danni riscontrati
vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato,
gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d
interclasse - intersezione con i genitori ed il risarcimento sarà
effettuato in forma alternativa non esclusa quella collettiva.
18. I docenti hanno facoltà
di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie
nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
19. Ogni docente apporrà
la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o
inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
20. I docenti non possono
utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
21. I docenti non possono
utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo
di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il
numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la
telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
22. I docenti devono
avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle
curricolari, che saranno effettuate tramite avviso scritto controfirmato
dai genitori.
23. Il ricorso alla
Direzione per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in
quanto provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa
da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione
di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
24. I registri devono
essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto
personale a disposizione di eventuali supplenti e del D.S.
25. Gli insegnanti
presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene
personale (lavarsi le mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli
stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.
26. Gli insegnanti
accompagnano la classe in fila all'uscita nel cortile.
27. I genitori devono
attendere i propri figli nel cortile della scuola e non ostruire le uscite
utilizzate per il passaggio degli alunni.
28. I docenti sono tenuti
ad indossare il tesserino di riconoscimento fornito dall’Istituzione.
29. I docenti sono tenuti
al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede
la firma nel registro che deve essere apposta in modo leggibile ed in
corrispondenza del numero assegnato nell’elenco.
30. E’ fatto divieto
assoluto di:
·
fumare nelle aule e nei corridoi sia durante le ore di
lezione, sia durante le attività pomeridiane;
·
di utilizzare stufe elettriche e fornelli;
·
di mandare gli alunni in giro per i piani a prelevare o
depositare qualsiasi materiale.
CAPO III
PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Art. 20
Doveri
del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale
amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica
e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e
l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale
amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di
riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con
la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nominativo a
richiesta.
3. Non può utilizzare i
telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con
l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5. Collabora con i
docenti.
6. La qualità del
rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in
quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a
favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o
attorno alla scuola si muovono.
7. Il personale
amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della
presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
CAPO IV
COLLABORATORI
SCOLASTICO
Art. 21
Norme di
comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori
scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni,
nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della
presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del
personale.
2. In ogni turno di lavoro
i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi
di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli
con facilità.
3. I collaboratori
scolastici:
CAPO X
COMUNICAZIONI
Art. 39
Distribuzione
materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di
materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito
nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la
possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto
del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre,
ricerche).
3. E' garantita la
possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni
culturali, ecc. ...
4. La scuola non consentirà
la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e
speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico
disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si
prevede di:
a) distribuire tutto il
materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola;
b) autorizzare la
distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a
livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c) autorizzare la
distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul
territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano
stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa
non persegua fini di lucro.
Art. 40
Comunicazioni
docenti - genitori
1. Saranno programmati
annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della
scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate
alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi,
alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare,
saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e,
su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali.
Art. 41
Informazione
sul Piano dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno
scolastico il coordinatore TUTOR illustra agli studenti ed alle famiglie
le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di
tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o
opzionali.
2. Le attività didattiche
aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
3. Le comunicazioni agli
alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate
in lettura nelle classi e fatta pervenire in forma sintetica agli utenti.
In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in
particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di
tutti.
CAPO XI
ACCESSO
DEL PUBBLICO
Art. 42
Accesso
di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti
ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di
"esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di
volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli
"esperti" permarrano nei locali scolastici per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso
la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta
del docente.
2. Nessun'altra persona
estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si
svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli
alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta
servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero
accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova
l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere
all'Ufficio di Direzione e di segreteria durante l'orario di apertura dei
medesimi.
5. I tecnici che operano
alle dipendenze della Amministrazione
Comunale possono
accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori
rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo
documento d’identità e tesserino di riconoscimento dell’Ente di
appartenenza.
CAPO XII
CIRCOLAZIONE
MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
Art. 43
Accesso e
sosta
1. E' consentito l'accesso
con l’auto nel cortile del plesso scolastico ai genitori o chi ne fa le
veci di alunni diversamente abili per un ingresso e una uscita più
agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. Al personale è
consentito l’ingresso con le auto e il parcheggio lungo il perimetro
della palestra e della casa del custode, negli spazi delimitati da
strisce, fino a dieci minuti prima dell’ingresso degli alunni.
L’uscita con le auto deve effettuarsi dopo che gli alunni hanno lasciato
il cortile.
2. L’ingresso delle auto
dei genitori è possibile solo in caso di pioggia, dieci minuti prima del
suono della campanella di entrata degli alunni senza sostare. Inoltre,
sempre in caso di pioggia, i genitori possono accedere al cortile dieci
minuti prima della fine delle lezioni e non possono uscire se non dopo che
tutti gli alunni hanno lasciato l’area. Nello specifico per gli utenti
della scuola dell’infanzia, nelle giornate di pioggia il cancello sarà
aperto per 10 minuti, dalle 8.40 alle 8.50 (quindici minuti dopo
l’ingresso degli alunni della scuola primaria)
3. In occasione delle
assemblee dei genitori, degli incontri scuola – famiglia, delle
votazioni degli OO.CC. i genitori non possono accedere al cortile con le
auto. Al personale è consentito l’ingresso fino a 10 minuti prima
dell’orario previsto per l’incontro.
4. I genitori dei bambini
della scuola materna, per evitare ingorghi all’esterno del cancello,
possono accedere dalle ore 16.00 alle 16.20.
5. Il parcheggio di cui
sopra è incustodito, pertanto
la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi,
non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a
carico dei mezzi medesimi.
6. I mezzi devono
procedere a passo d'uomo e con prudenza allorchè transitano su aree
interne di pertinenza della scuola.
7. In casi di emergenza,
per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può
adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.
8. I veicoli degli
operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica ed i veicoli per
la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo
e con prudenza.
APPENDICE
A
Regolamento
viaggi ed uscite d'istruzione
1. La scuola considera
parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione i viaggi di
istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali,
di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a
enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività
teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la
partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati
o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con
scuole estere.
2. Le attività motorie
costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno
effettuate con la collaborazione di tutti
i docenti.
3. Il Consiglio di
Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sui
relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività
previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di
svolgimento.
4. Se l'iniziativa
interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi,
1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di
handicap secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere
svolta anche dai collaboratori scolastici.
5. Le attività approvate
e programmate dai Consigli di Interclasse o Intersezione e dal Collegio
dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della
scuola.
6. Si auspica la totale
partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai
viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere
economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non
verrà concessa l'autorizzazione è pari all'80% degli alunni frequentanti
la classe.
7. Il Dirigente Scolastico
individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano delle Uscite e
dei Viaggi Didattici della scuola
8. Per ogni uscita o
viaggio deve essere individuato un docente referente.
9. I docenti, dopo
l'approvazione del Consiglio di Interclasse o di Intersezione e del
Collegio docenti, presentano al Coordinatore gli appositi moduli
correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti
al coordinatore).
10. Qualora,
eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza
pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali
con scadenza non preventivata, si impone comunque di presentare tutta la
documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza
prevista.
11. Il numero degli alunni
per docente accompagnatore non può superare 15.
12. Gli alunni dovranno
versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della
partenza.
13. Il Dirigente
Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che
riporti le generalità del soggetto e una foto dello stesso legata da
timbro a secco (in sostituzione del tesserino rilasciato dall'anagrafe)
(art. 293 Reg. TULPS).
14. A norma di Legge non
è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di
partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario n. 38603 Banco
Popolare di Novara Agenzia di
Palma Campania, dalle singole famiglie o dal docente referente o da un
genitore incaricato.
15. I docenti
accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di
infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il
numero del fax.
16. I docenti
accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l'indennità di
missione, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute
nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto a rimborso) e
relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di
Interclasse o Intersezione.
17. In caso la quota di
partecipazione sia particolarmente elevata si potrà, attraverso un
sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole
dell'80%, almeno, dei genitori.
18.Eventuali deroghe al
presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio
dell'Istituzione Scolastica.
19. L'uscita o il viaggio
costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi
vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
APPENDICE
B
Regolamento
rete informatica d'istituto
Norme generali
1. Ogni anno scolastico il
Dirigente Scolastico individua un Responsabile in ogni plesso per la Rete
ed i laboratori d'informatica.
2. Il personale che opera
con la rete deve settimanalmente provvedere ad effettuare copie di backup
del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi in luogo
sicuro. Il riutilizzo di supporti di memorizzazione per altri scopi deve
prima prevedere la loro formattazione.
3. Gli allievi, gli
esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né fisicamente
né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni
sensibili.
4. Il calendario delle
lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica deve
essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario all'inizio di
ogni anno scolastico in coordinamento con il Responsabile.
5. L'accesso ai laboratori
e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere
autorizzato e concordato con la Direzione. I collaboratori scolastici
riceveranno il calendario con le autorizzazioni.
6. I docenti che
accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la
postazione che occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti
compileranno lo schema-piantina e consegneranno copia al Responsabile.
7. Copia di tutti gli
schemi-piantina sarà consegnato a cura del responsabile al D.S. che
conserverà nella cassaforte.
8. Quando si entra in
laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si
riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire
prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla
Presidenza.
9. Nei laboratori gli
allievi dovranno compilare il modulo di postazione sul quale annoteranno
data, orario di utilizzo, classe e nominativi.
10. La richiesta ed il
conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro
laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve
essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile.
11. Gli allievi devono
sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non impedisca un regolare
sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti devono
lasciarli fuori in corridoio.
12. Non è possibile
cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque
altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile.
13. Il personale e gli
allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di
accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non
devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono
causare malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche.
14. E' possibile
l'utilizzo di floppy-disk, CD o DVD personali solo previa autorizzazione
del Responsabile.
15. L'uso delle stampanti
va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una
preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di
inchiostro.
16. Prima di uscire dal
laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non
vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche
siano spente.
17. In ogni ambiente è
conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software e
dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla manualistica e
ai CD o ai floppy relativi occorrerà riferirsi al Responsabile.
18. Per motivi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati
dai Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i
dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle di
backup previste.
19. Periodicamente il
Responsabile provvederà a coordinare l' aggiornamento del software
antivirus e a verificare la consistenza dei firewall.
20. La violazione del
presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente
sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche.
Policy
d'Istituto
21. Falsificazioni e
imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica.
22. E' vietato cancellare
o alterare file presenti in hard disk.
23. Gli utenti possono
utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per
scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici.
24. I software installati
sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o
nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al D.S.
25. Non è possibile
effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo
autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free
software.
26. Non è possibile
utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è
regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui
la scuola possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei
laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama
l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del
copyright.
27. E' vietato adottare
comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di
espressione.
28. E' vietato leggere o
consultare le tracce di navigazione di altri utenti.
29. Non si devono inviare
ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni.
30. E' vietato connettersi
a siti proibiti.
31. Il software reperibile
sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di
varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di
accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in
qualunque modo e sotto qualunque forma.
32. E' vietato tentare di
alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria
identificazione.
33. E' vietato utilizzare
le postazioni per arrecare molestie.
34. Occorre rispettare le
regole di buon comportamento in rete (netiquette).
35. In rete occorre sempre
rispettare tutti i vincoli di legge.
36. Comportamenti
palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di
archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti della
rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata,
compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la
costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti
appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come
tali sono punibili.
37. I docenti d'aula
discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali
problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative
all'uso di internet.
Account
38. Gli utenti che
otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto dovranno
prendere visione del presente Regolamento e firmare in calce.
39. Gli allievi
accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti da esso
gestiti a cura del Responsabile.
40. Il personale può
acquisire il diritto all'accesso alla rete completo, locale o remoto,
richiedendolo al Responsabile
previa autorizzazione del DS.
41. Per tutti gli account
va indicata una data di presumibile scadenza al termine della quale
l'account verrà automaticamente disabilitato per motivi di sicurezza
salvo proroga.
42. Verificata la
disponibilità di prese per la connessione fisica e di indirizzi di rete,
qualunque dipendente dell'istituto può richiedere di connettere alla rete
locale dell'Istituzione Scolastica altri calcolatori utili per le proprie
attività didattiche. La connessione è possibile previa autorizzazione
del Responsabile o del DS.
43. Per la connessione
temporanea di macchine di visitatori è disponibile un apposito numero di
rete, che verrà reso noto dal Responsabile previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico. Tali connessioni saranno annotate sull'apposito
registro che riporterà anche gli eventuali collegamenti Internet.
44. Tutti i dipendenti,
docenti, assistenti, collaboratori e allievi secondo disponibilità e
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico possono richiedere un
account di mail, per la posta.
45. Chiedere un account
comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per le macchine
comuni, e delle norme previste nei commi precedenti.
Internet
46. Il Responsabile
coordina la configurazione del software di navigazione con limitazione ai
siti proibiti.
47. E' vietato alterare le
opzioni del software di navigazione.
48. L'utilizzo di Internet
è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte dei docenti
interessati, il servizio è comunque da utilizzare per soli scopi
didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare al momento della
richiesta di prenotazione.
49. I docenti dovranno
trascrivere su apposito registro i collegamenti ad INTERNET indicando
data, orario e durata del collegamento, classe e nominativo.
50. L'Istituzione
Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un
Referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o
pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal
referente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare. Se
ciò non fosse possibile occorre acquisire la liberatoria da parte dei
genitori e possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco
fotografico, i volti.
51. Il referente del sito
web dell'Istituzione assicura che il file delle Frequestly Asked Questions
(FAQ) venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali.
52. Il Responsabile
provvede periodicamente a memorizzare su CD i log di navigazione e lo
consegna al DS che lo conserva in cassaforte.
53. Nel caso di invii di
mail a gruppi di destinatari si devono evitare liste di indirizzi nei
campi “To:” o “Cc:” e si utilizza il campo “Bcc:”.
54. Non aprire allegati
provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione .exe,
.com, .bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile.
56. Prima di scaricare
documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula.
57. Chiedere sempre il
permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire
l'indirizzo della scuola.
58. Riferire al
Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che
infastidiscono e non rispondere.
59. Se qualcuno su
internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente d'aula. Le
persone che si incontrano su internet sono degli estranei, e non sempre
sono quello che dicono di essere.
60. Chiedere
l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una
chat room.
61. Il docente d'aula
curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà chiare
indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica e le
chat room, informerà che le
loro navigazioni saranno monitorate.
Netiquette
(Network etiquette)
62. Se si manda un
messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e
diretto il problema.
63. Il "Subject"
del messaggio deve riflettere il contenuto del testo.
64. È buona norma
includere la parola "lungo" alla voce "Subject" in
modo che il ricevente possa sapere in precedenza che ci vorrà tempo per
leggere e rispondere a quel messaggio. Oltre le 100 righe è considerato
"lungo".
65. Limitare la lunghezza
delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un ritorno del carrello
(premendo Invio) alla fine di ogni riga.
66. E' buona regola non
inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. In tal caso, considerare come
alternativa il trasferimento di file o la riduzione a diversi file più
piccoli da inviare come messaggi separati.
67. Se si risponde ad un
messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio originario, allo
scopo di facilitarne la comprensione.
68. Si deve fare
attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi se non si è
certi che saranno comprese.
69. Se si vuole inviare un
messaggio personale ad un gruppo, è il caso di chiedere preventiva
autorizzazione.
70. Se si scopre che un
messaggio personale è stato erroneamente recapitato ad una lista o
gruppo, inviare un messaggio di scuse.
71. La rete è utilizzata
come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha
tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e
dunque non di interesse generale.
72. Nelle mail usare
maiuscole e minuscole. SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE È COME SE SI STESSE
URLANDO.
73. Usare i simboli per
dare enfasi. Ecco *cosa* intendo dire. Usare i trattini in basso per le
sottolineature. _Guerra e Pace_ è il mio libro preferito.
74. Usare le faccine
sorridenti in sostituzione del tono di voce, ma farlo con parsimonia. :-)
è un esempio di faccina sorridente (guardare lateralmente).
75. Non è il caso di
inviare messaggi d'ira ("flames") anche se si dovesse esser
provocati. Se si vogliono esprimere opinioni forti su un certo testo, è
il caso di segnalarlo inserendo un FLAME ON/OFF. Ad esempio: FLAME ON:
Quest'argomento occupa inutilmente banda di trasmissione. È illogico e
senza costrutto. E il resto del mondo è d'accordo con me. FLAME OFF.
76. Non pubblicare mai,
senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta
elettronica.
77. Non pubblicare
messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o
dell'altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ (Frequently
Asked Questions) relative all'argomento trattato prima di inviare nuove
domande.
78. Non inviare tramite
posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano
stati sollecitati in modo esplicito.
79. Non essere
intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi
scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da
risultare comprensibile alla collettività.
80. Non inviare mai
lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a catena
sono vietate, pena la revoca dell'account.
81. In caso si riceva
qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà al docente d'aula o al
Responsabile.
Password
82. Tutti gli utenti
devono cambiare le password ricevute e consegnarne copia in busta chiusa e
firmata al Responsabile. Tale busta sarà rinnovata ogni qualvolta
l'utente la cambierà.
83. Le buste con tutte le
password sono trasmesse al DS che le custodisce in cassaforte.
84. E' opportuno cambiare
la password almeno una volta ogni tre mesi.
85. Le password devono
avere un minimo di 8 caratteri, cifre e lettere, possibilmente minuscole e
maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la ripetizione
di due parole brevi anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le cifre
all'inizio o in fondo alla password (es. nicola57),
riferimenti espliciti alla propria persona, famiglia, scuola (es.
giovanetti, smsvico3), l'utilizzo dello username come password o sequenze
scontate e nomi comuni. Si suggerisce di utilizzare le iniziali di una
frase che si possa ricordare facilmente (Diplomato nel 1970/71 al liceo
Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF).
86. Gli utenti eviteranno
di utilizzare la stessa password per servizi differenti.
87. Per ragioni di
sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la
propria password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare immediatamente
password.
88. Il Responsabile
disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser.
89. Il Responsabile
attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver avendo cura in
quest'ultimo caso che i tempi siano adeguati.
APPENDICE
C
Procedura
per la denuncia degli infortuni
1. Infortuni in
laboratorio o in palestra
1.1 Obblighi da
parte dell'infortunato;
1.1.1 Dare immediata
notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
1.1.2 Far pervenire, nella
stessa giornata, in segreteria il referto medico originale relativo
all'infortunio;
1.1.3 In caso di prognosi,
se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al
Dirigente Scolastico.
1.2 Obblighi da
parte del docente
1.2.1 Prestare assistenza
all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa
le veci;
1.2.2 Far intervenire il
118 ove necessario;
1.2.3 Avvisare i
familiari;
1.2.4 Accertare la
dinamica dell'incidente;
1.2.5 Stilare urgentemente
il rapporto sull’infortunio e consegnarlo al Dirigente Scolastico.
1.3 Obblighi da
parte della segreteria
1.3.1 Registrare
l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati
cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un
giorno);
1.3.2 Assumere a
protocollo la dichiarazione del
docente o di chi ha assistito all'infortunio e inviarlo in allegato a
I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione;
1.3.3 Assumere a
protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il
modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la
documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia
originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia
conforme agli atti;
1.3.4 In caso di prognosi
inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia
all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.;
1.3.5 In caso di prognosi
superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia
d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con
lettera di accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia da
inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in
mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore
tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta
copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti);
1.3.6 In caso di morte o
pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da
comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento;
1.3.7 Quando l'inabilità
per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al
quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione
a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e seguire
i punti sopra esposti;
1.3.8 Compilare la
denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e
spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta
la documentazione utile;
1.3.9 Informare
l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di
provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, delle
eventuali spese sostenute.
2. Infortuni durante le
visite guidate o i viaggi d'istruzione
2.1 Obblighi da
parte dell'infortunato
2.1.1 Dare immediata
notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
2.1.2 Far pervenire, con
urgenza, in segreteria il
referto medico originale relativo all'infortunio;
2.1.3 In caso di prognosi,
se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al
Dirigente Scolastico.
2.2 Obblighi da
parte del docente
2.2.1 Portare con sé il
modello di relazione d'infortunio
2.2.2 Prestare assistenza
all'alunno;
2.2.3 Far intervenire
l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in
ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
2.2.4 Avvisare il
Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
2.2.5 Trasmettere con la
massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la
relazione ed il certificato medico con prognosi;
2.2.6 Consegnare, al
rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato
medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2.3 Obblighi da
parte della segreteria
2.3.1 Quanto previsto al
punto 1.3 con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio
estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di
fermata in territorio italiano.
3. Infortuni occorsi in
servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate
vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione
3.1 Obblighi da
parte dell'infortunato
3.1.1 Dare immediata
notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in
sua assenza, a chi ne fa le veci;
3.1.2 Stilare
urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di
lasciare la scuola;
3.1.3 Se l'infortunio
avviene durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione:
recarsi in ospedale e
richiedere la certificazione medica con prognosi;
trasmettere con la massima
urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione e
il certificato medico con prognosi;
consegnare, al rientro, in
segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con
prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
3.2 Obblighi da
parte della segreteria
3.2.1 Quanto previsto al
punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.
APPENDICE
D
Regolamento
contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del
decreto n. 44 del 1 febbraio
2001
IL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
VISTI gli art. 8 e 9 del
DPR 8/3/99, n.275;
VISTO l'art. 33, secondo
comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene
attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e
limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente
scolastico;
VISTO l'art.10 del T.U.
16/4/94, n.297;
VISTO il regolamento
d'istituto adottato in data febbraio 2000
EMANA
Ai sensi dell'art.33, 2°
comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 il seguente
regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento
d'istituto
PRINCIPI
GENERALI
Art.1 -
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento
disciplina, nell'ambito del D.I 1/2/2001, n.44
- Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
l'attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività
negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dall'art.33, 2° comma,
del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento,
da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
contratti di
sponsorizzazione;
contratti di locazione di
immobili;
utilizzazione dei locali,
beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da
parte di soggetti terzi
convenzioni relative a
prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
alienazione di beni e
servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a
favore di terzi
acquisto ed alienazione di
titoli di stato
contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
partecipazione a progetti
internazionali
Art. 2 -
Formazione dei contratti
1. L'iter di formazione
dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre
fasi:
Deliberazione a
contrattare: l'ente manifesta la propria
intenzione di obbligarsi, e predispone uno schema di contratto
determinandone il fine perseguito, l'oggetto, la clausole essenziali e le
modalità di scelta del contraente.
Aggiudicazione: la scelta
del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica
dell'istituzione scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001,
ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per
l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della
licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
Stipulazione: l'accordo
viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di
legale rappresentante dell'Ente.
Art. 3 -
Conclusione dei contratti
1. L'iniziativa presa
dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore
d'invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato
nelle richieste di offerta.
2. L'offerta della
controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato
dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito.
Art. 4 -
Elevazione del limite di somma
1. Il limite di spesa per
l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi
di cui all'art.34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, in
considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria
dell'istituzione scolastica, è elevato a Euro 2.500,00. IVA esclusa.
2. Nessun contratto può
essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto
all'applicazione del presente regolamento.
FUNZIONI
E COMPETENZE
Art. 5 -
Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d'istituto e del
Dirigente scolastico
1. I contratti
dell'istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei
sistemi previsti dal successivo art. 8.
2. La scelta della
procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è
disposta:
a) dal Consiglio
d'istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell'1/2/2001 gli
riserva espressamente;
b) dal Dirigente in tutti
gli altri casi:
3. La scelta medesima dovrà
essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa
l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa
dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione delle
soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della
“par condicio” tra i concorrenti. Ove il principio della
concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione e
il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica, gli organi
competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema
ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti.
4. L'attività negoziale
dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in
qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle
deliberazioni del Consiglio d'istituto
assunte a norma dell'art.33 del Regolamento n.44 del 1/2/2001.
5. Il Consiglio d'istituto
ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività
contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze del
Dirigente e del Direttore SGA.
6. Nello svolgimento
dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria
del Direttore SGA. A tal fine, al Dirigente compete l'individuazione delle
ditte, l'indicazione dei di
beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da
specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA, compete
formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il
prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del
fornitore.
Art. 6 -
Commissione di gara
1. L'espletamento della
procedura di aggiudicazione a
mezzo di asta pubblica, licitazione privata, nonché trattativa privata
previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita commissione.
2. La commissione di gara
è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con
funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai
successivi commi.
3. La Presidenza di dette
commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo stesso
delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
4. Gli altri componenti
della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione stessa
tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà
dato atto nel primo verbale dei lavori della commissione stessa, senza la
necessità di altro atto formale.
5. I compiti di segretario
verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione scolastica.
6. La commissione espleta
i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i
commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il
processo verbale di gara, redatto dal segretario, della commissione, viene
sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il
voto del Presidente.
I SISTEMI
DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.7 -
Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a
contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'istituto nelle
materie che espressamente gli riserva
il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta
del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La deliberazione a
contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il
contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che
l'ente intende realizzare;
b) l'oggetto del medesimo,
la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta
del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di
finanziamento della spesa.
3. Essa è sempre
revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola
l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi
di interesse pubblico.
Art. 8
- La scelta del contraente
1. Alla scelta del
contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito
dall'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto
dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione secondo
le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della
trattativa privata, dell'appalto concorso.
2. Per le forniture che
superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i
sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari cosi come
recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il
rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se
diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni
scolastiche, va motivato con
prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
4. Le minute spese di cui
all'art.17 del D.I. n.44 del 1/2/2001, necessari a soddisfare i correnti
bisogni di limitata entità, sono disciplinati da apposito regolamento.
MODALITÀ
DI ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art. 9 -
La lettera d'invito alle gare
1. Le ditte da invitare a
partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui
all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/200, sono individuate dal Dirigente
scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e affidabilità. Nel caso
di gare a licitazione privata e appalto concorso le ditte debbono essere
individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste
dalla legge.
2. I requisiti minimi da
richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge.
3. Sono escluse dalla
contrattazione le ditte che:
a) si trovino in stato
di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato
preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione
vigente;
b) nei cui confronti sia
stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari;
c) in precedenti
contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o
inadempienze debitamente comprovate;
d) non siano in regola
con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;
e) siano gravemente
colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi del presente articolo.
4. La lettera d'invito,
per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che
qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione
scolastica solo dopo l'aggiudicazione.
5. La controparte non può
invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo un
provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla
revoca della gara.
6. La lettera d'invito
deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente
i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la
partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto
rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica
appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
7. Le lettere d'invito per
la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che
assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve
essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri
sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica,
la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di
situazioni eccezionali.
Art.10
- Le offerte
1. I termini da concedere
alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione
nazionale sono, per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli previsti
dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per gli altri sistemi di
affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei
principi di equità, dalla stazione appaltante.
2. Tali termini dovranno
essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e
ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli
prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa
comunitaria.
3. Le offerte hanno natura
di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle
norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera
d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare
l'affidamento.
4. Le offerte devono
essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono
presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita
sottoscrizione.
5. Di norma il sistema di
presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio
postale in plico raccomandato.
6. Eventuali deroghe a
tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
7. Non è ammessa la
possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l'inoltro
delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a
mano.
8. Non sono ammesse
offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
9. Nel caso di
presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare
all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo
del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia
prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione
ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della
doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in
altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione,
verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione
risulterà regolare.
10. I termini previsti per
la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a
rischio e pericolo dell'offerente.
11. Ai fini
dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta
stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione
circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario
responsabile del procedimento.
12. Quando in una offerta
vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in
cifre è valida l'indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano
errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo
risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari
offerti.
13. Possono essere
presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che
l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle
modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in
considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.
14. Non è ammissibile la
presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare
l'ultima.
15. Scaduto il termine
utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate,
modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta
proponente.
16. Nel caso in cui
l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento
successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a
quello ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale
indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni
che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
17. Qualora detto termine
di validità sia scaduto prima dell' aggiudicazione, deve essere
acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa
la loro validità.
Art.11 -
Le offerte risultanti uguali
1. Nel caso due o più
concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il
Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti
presenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà
l'appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non
siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà
all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.
Art.12 -
Annullamento e revoca della gara
1. L'annullamento o la
revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e
seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del
provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse
pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano dar luogo
ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione,
il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento
del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta
immediatamente seguente nella graduatoria.
STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO
Art.
13 - Contenuti del contratto
1. Il contenuto del
contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate
nella lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di
esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà
dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di
inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui
all'art.18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di
verifica di regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere
termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non
può essere variata in corso di esecuzione del contratto.
Art. 14 - Stipula dei
contratti
1. La stipulazione
consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di
aggiudicazione.
2. I contratti sono
stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata.
3. La ditta aggiudicataria
è tenuta a versare, di norma prima
della stipula del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali,
cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto.
Tale importo viene versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno
circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso
l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete
la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. I contratti possono
essere stipulati in una delle seguenti forme:
a) in forma pubblica
ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità di stato,
e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione od
il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante
compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;
b) In forma pubblica
amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale
rogante;
c) Mediante scrittura
privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del codice civile;
5. I contratti di importo
inferiore a 2.500,00 Euro, IVA esclusa, possono altresì essere stipulati,
oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa,
secondo le sotto riportate modalità
a) per mezzo di scrittura
privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte;
b) con atto separato di
obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato dall'istituzione
scolastica;
c) per mezzo di
obbligazione stesa in calce al capitolato;
d) per mezzo di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con
ditte commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine).
6. Nell'ipotesi di cui ai
punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal momento
dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato
alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia.
7. Tranne i casi in cui la
forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata
all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore
economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività
amministrativa.
8. L'adempimento della
stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione
alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente
tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e
disporre l'affidamento a favore
dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione
scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. E' fatta
salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da
porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei
danni.
Art. 14 -
Adempimenti connessi alla stipula
1. Il Direttore sga è
abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del D.I.
n.44 del 1/2/2001, nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica,
secondo la normativa vigente in materia.
2. I contratti e gli atti
di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e stipulati in
forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero
ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura
del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine
di 20 gironi dalla stipula dei medesimi.
3. Il Direttore sga
provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli
atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e
fiscali per dare compiuto l'iter del contratto.
4. Per tali contratti egli
provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle
stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 15
- Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali
necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine
tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così
regolate:
a) se poste a carico del
privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto
dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito
presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti.
Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto,
rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente
sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere
saldato entro 30 gironi.
b) Se poste a carico
dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno
necessarie attraverso il fondo minute spese;
c) Nel caso che
l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro
recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma
ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista
dall'art.98 della legge sul registro, per il recupero dell'imposta di
registro anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente,
aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
Art. 16 -
Attività di gestione dei contratti
1. L'originale del
contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello
soggetto a registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore
sga nella sua veste di responsabile del procedimento.
2. Per il Direttore sga
nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del
contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo
adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte
dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento
azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura
sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti.
3. Spetta altresì al
responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità
dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito
dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di
convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.
4. Compete al responsabile
del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli
adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da
comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica.
5. Nell'ipotesi di cui al
comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al
Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.
Art. 17 -
Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di
inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale
ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario,
ad un nuovo soggetto. salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento
del danno.
2. I provvedimenti intesi
a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad
esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei
danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo compete
adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o
ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
CRITERI E
LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 18
- Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei
contratti di sponsorizzazione può
essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del D.I.
n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) In nessun caso è
consentito concludere contratti in cui
siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività
pubblica e quella privata;
b) non è consentito
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola.
c) non è consentito
concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività
concorrente con la scuola;
d) nella scelta degli
sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che
per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano
dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia
e della adolescenza.
e) la sponsorizzazione
è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola…….
Art. 19 -
Contratto di utilizzazione, dei beni
e dei locali
scolastici da parte di soggetti terzi
1. Il contratto deve
prevedere le seguenti clausole e condizioni:
a) la concessione in uso
dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta
nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle
attività didattiche dell'istituto;
b) precisare
il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative
di utilizzo dei locali da parte del
concessionario;
c) precisare
l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la
responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
d) precisare
che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
e) precisare
che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e
destinazione dell'edificio;
f) precisare
che la scuola e l'ente proprietario dei locali
devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei
locali;
g) il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in
via discrezionale dal Dirigente, comunque non dovrà essere inferiore al
costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di
sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei
proventi accessori in quanto resi a favore di terzi.
Art. 20 -
Contratto di utilizzazione di siti
informatici da parte di soggetti terzi
1. L'istituzione
scolastica può ospitare sul
proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra
studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di
interesse culturale allo scopo di
favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in
attività educative e culturali.
2. Il contratto, in
particolare, dovrà prevedere:
a) L'individuazione da
parte del Dirigente scolastico del responsabile
del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi
nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare
non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e
la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente.
b) La specificazione di
una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il
servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la
funzione educativa della scuola.
Art. 21 -
Contratti di prestazione d'opera
1. All'inizio dell'anno
scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF)
e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma
annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono
essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della
scuola e sul proprio sito web
o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno
indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli
che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei
contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere
specificato:
l'oggetto della
prestazione;
la durata del contratto:
termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto
per la prestazione.
3. I candidati devono
essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in
possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente
scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini
dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I criteri riguardanti
la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente
articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.
6. Nell'ambito di detti
criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo
di riferimento per i singoli contratti conferiti.
ovvero
Il compenso massimo da
corrispondere all'esperto per
ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno
professionale richiesto, è stabilito nella misura:
Euro 50,00
7. I contraenti cui
conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante
valutazione comparativa.
8. La valutazione sarà
effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del
candidato;
contenuti e continuità
dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso
studi professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri
titoli.
9. Per la valutazione
comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno
ai seguenti criteri:
livello di qualificazione
professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività
professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa
per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti
esperienze didattiche.
10. Il Dirigente
scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare
una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di
istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i
contratti.
Art.
22 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte
dall'istituzione scolastica per conto terzi
1. I contratti e le
convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'esecuzione di
attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi, conclusi
tra l'istituzione scolastica ed Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art
38 del D.I. n.44/2001 sono stipulati dal Dirigente scolastico nell'ambito
dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
2. Nell'attività di
ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle
prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle
proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.
3. Il Dirigente, per i
contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, commissionati da
terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che
l'esecuzione della prestazione:
a) sia compatibile con
lo svolgimento della normale attività didattica;
b) non costituisca
attività istituzionale dell'istituzione scolastica.
c) sia strumentale e
funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare
motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc;
d) nel caso si richieda
l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in
modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività
istituzionali;
e) nel caso di utilizzo
di personale interno all'istituzione scolastica si dovrà tenere conto se
le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di
servizio;
4. Il corrispettivo da
richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente
articolo è approvato dal Consiglio d'istituto, su proposta del Dirigente.
Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire
l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In
particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a) costo dei materiali
di consumo necessari allo svolgimento dell'attività;
b) costo di acquisto,
noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature
tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività;
c) costo di eventuali
prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione
della prestazione;
d) costo e compenso al
personale impegnato nella prestazione;
e) spese di carattere
generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi per
le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.) stabilite
forfettariamente nella misura almeno dell'1% della singola prestazione;
f) altre eventuali
voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.
5. Su proposta del
dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti:
a) una quota pari al 50%
di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola a fronte
delle spese generali di produzione;
b) una
quota pari a 20% viene acquisita al bilancio della scuola ed
accantonata a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da
terzi per inadempimento dell'istituzione scolastica;
c) un ulteriore quota
del 30 % del corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola da
destinata al personale che cura gli aspetti amministrativi dell'attività.
d) All'atto della
proposta di contratto, il dirigente propone una quota di fondi da
destinare al personale docente e ATA
che collabora all'attività. Tale quota non potrà superare l'85%
di quanto resta dopo aver dedotto dal corrispettivo le quote acquisite al
bilancio ed i costi della prestazione.
e) le somme rimanenti
dopo le operazioni indicate in precedenza possono essere utilizzate, su
proposta del dirigente, per acquisti di materiale per gli alunni.
APPENDICE
E
Regolamento
contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei
locali scolastici
Art.1 -
Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici
possono essere concessi in uso temporaneo
e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati,
secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.
Art.2 -
Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono
primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a
scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono
quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di
attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei
cittadini e senza fini di lucro, valutando
i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
al grado in cui le attività
svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano
all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
alla natura del servizio
prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al
pubblico;
alla specificità
dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle
associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
considerando,
particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e
la loro originalità.
Le attività didattiche
proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità
rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà
assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei
locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le
esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.
Art.3 -
Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo
dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione
scolastica i seguenti impegni:
indicare il nominativo del
responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente
dell'istituzione scolastica;
osservare
incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia;
sospendere l'utilizzo dei
locali in caso di programmazione di attività
scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
lasciare i locali, dopo il
loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Art. 4 -
Responsabilità del concessionario
Il concessionario è
responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui
direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali
scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
L'istituzione scolastica e
il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità
civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che
dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono
tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita
polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art.5
- Usi incompatibili
Sono incompatibili le
concessioni in uso che
comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio
scolastico.
Non sono consentiti
concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
Art.6 -
Divieti particolari
E’ vietata la vendita e
il consumo di cibarie e bevande all'interno della struttura.
L'utilizzo dei locali da
parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue: